ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE GENOVA- 29-30-31 MAGGIO 2015 La giurisdizione delle relazioni familiari in Italia e in Europa

L’evoluzione sociale della famiglia, recepita dal legislatore nazionale ed europeo, ci offre una nuova serie di conflitti innanzi all’autorità giurisdizionale che toccano le persone legate tra loro da una “relazione familiare”. Oggi si parla di crisi del modello legale della famiglia o delle famiglie o ancora più genericamente di “crisi delle relazioni familiari” con conseguente appesantimento della giurisdizione non più rispondente alle nuove ipotesi di conflitto ed al proliferarsi delle controversie.

Per superare la crisi di un sistema incapace di assorbire in tempi ragionevoli le pendenze processuali familiari, gli sforzi del legislatore sono approdati alla configurazione di ulteriori strumenti giurisdizionali.

Per la soluzione dei conflitti nelle relazioni familiari, si è giunti di recente all’approvazione della mini-riforma sul c.d. “divorzio breve” (Legge 6 maggio 2015, n. 55) che riduce significativamente i tempi per giungere al divorzio e anticipa gli effetti dello scioglimento della comunione legale adeguando la disciplina giuridica italiana alla tempistica europea, argomento sul quale sarà utile un dibattito.

Sulle alternative alla giurisdizione ordinaria realizzata, alcuni mesi or sono, il D. Lgs 132/14 dal titolo «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», convertito con modificazioni in L. 10 novembre 2014 n. 162, ha dato ingresso alla negoziazione assistita, quale modalità alternativa all’affaticata giurisdizione ordinaria per la risoluzione dei conflitti familiari, lasciando fuori dall’ambito applicativo i procedimenti di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e la tutela dei meno abbienti i quali non potranno avvalersi dello strumento per l’esclusione del Patrocinio a spese dello stato.

A siffatti tentativi, nei quali si coglie chiaramente la volontà di raggiungere anche una maggiore celerità nell’offrire risposte alle domande di giustizia in materia familiare, si affianca l’esigenza di trovare soluzioni dei contrasti familiari attraverso pratiche collaborative ovvero mediante il c.d. rito partecipativo il cui intendimento è quello di far partecipare i genitori sostanzialmente «alla costruzione di una decisione comune, in cui il ruolo del Giudice non è avvertito in termini di soggetto terzo che “impone” la soluzione» (G. Buffone).

Per tornare all’ulteriore traguardo della giurisdizione dell’effettiva uguaglianza giuridica nel tentativo di superare ogni discriminazione tra i figli, sia sostanziale che processuale, pur lasciando ancora aperta la questione della diversità dei riti, la riforma della filiazione, per garantire l’attuazione concreta del principio di uguaglianza sostanziale tra i figli con la Legge 219/12 ed il D. lgs del 154/2013, sia pur nella diversità di riti (D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, pubblicato nella G.U. 8 gennaio 2014, n. 5), ha, di fatto, allargato la competenza del T.O. in materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio svuotando quella del TM attraverso una tecnica legislativa di restyling dell’art.38 d.a.c.c. e lasciando all’interprete la soluzione di non pochi 2

problemi in tema di riparto di competenza tra TM e TO soprattutto quando, pendente iudicio c.d. separativo , sopraggiungono domande ablative della responsabilità genitoriale (già potestà genitoriale). Inizialmente un significativo contributo interpretativo ci è pervenuto dall’operosità di alcuni Osservatori con la messa a fuoco dei nodi interpretativi del primo comma dell’art.38 d.a.c.c. offrendo soluzioni differenti.

Sulla competenza declinata a favore del Tribunale ordinario, quale giudice già investito del conflitto familiare, in materia di domande ablative della responsabilità genitoriale introdotte nel corso di un giudizio separativo, la giurisprudenza della S.C. con la recente sentenza n. 12501/15 (est. Acierno), utilizzando l’interpretazione globale dell’oscura norma dell’ art.38 d.a.c.c.. e superandone le tesi atomistiche , ha dato chiarezza interpretativa delineando il perimetro di competenza tra TM e TO.

Permangono, invece, le differenze dei modelli procedurale utilizzabili per la soluzione dei conflitti dei figli nati nel e fuori il matrimonio. Nell’imminenza dell’entrata in vigore della riforma della filiazione, all’Assemblea nazionale di Rimini, si era già discusso sulla discriminazione della tutela processuale dei figli nati fuori da matrimonio, nonostante l’approdo del principio di civiltà giuridica della parità sostanziale dei figli, introdotto con l’unicità del loro stato giuridico dalla nuova formulazione dell’art.315 c.c.(“Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”). All’unicità dello status di figlio non corrisponde l’unicità del rito applicabile per i figli “nati nel e fuori dal matrimonio” laddove per i primi è previsto il c.d. procedimento separativo dei coniugi-genitori mentre per i secondi si applicano le norme del procedimento camerale.

L’applicazione di un modello procedurale differente non realizza l’effettiva equiparazione dei figli per una serie di questioni processuali che si riflettono sul piano sostanziale sulle quali ci si confronterà in sede di gruppo di studio.

Per un possibile o addirittura probabile superamento di tale difformità di riti , l’aspettativa più rilevante, de iure condendo, è rappresentata dalla previsione dell’istituzione -col progetto di riforma civile della commissione Berruti- presso i tribunali ordinari, di sezioni specializzate per la famiglia e la persona, con attribuzione della competenza attualmente devoluta al Tribunale Ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti dei figli nati fuori dal matrimonio, annullamento e scioglimento del vincolo m., con delega per la disciplina del rito applicabile secondo criteri di semplificazione e soprattutto di uniformità.

L’ambito della delega in materia familiare prevede l’attribuzione alle sezioni specializzate per la famiglia e la persona della competenza del giudice tutelare (oggi presso Tribunale Ordinario) in materia di minori ed incapaci, con individuazione delle materie nelle quali dovranno decidere in composizione monocratica o collegiale e delle controversie in materia di riconoscimento dello status e alla protezione internazionale e una riforma del rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate per la famiglia e per la persona secondo criteri di semplificazione e flessibilità, attribuendo al TO la competenza sempre delle sezioni specializzate per i procedimenti attinenti alla fisiologia e non alla patologia della famiglia, lasciando tutte le ipotesi del 330 c.c., adozione e adottabilità sempre al Tribunale per i minorenni (anche quando è pendente il procedimento di separazione innanzi al Tribunale ordinario 337 ter), oltre ai procedimenti per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinando il rito con modalità semplificate.

La previsione del progetto della Commissione è di integrare le sezioni specializzate presso il Tribunale Ordinario con l’ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati quali componenti onorari come avviene presso il Tribunale per i minorenni, con la previsione di un ufficio del Pubblico ministero “specializzato” e 3

con la rideterminazione delle dotazione organiche delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona con una redistribuzione dei magistrati e del personale di cancelleria e con specializzazione anche in appello.

In questo quadro , a legislazione vigente, si realizzano ogni giorno, dal basso, gli sforzi degli operatori del diritto i quali si imbattono nell’alto numero di conflitti familiari aggravati dalla crisi economica. Per ridurre via via le disarmonie del sistema, nel tentativo di dare risposte alle questioni irrisolte di diritto sostanziale e processuale, sono d’ausilio gli Osservatori, direttamente impegnati col metodo del confronto aperto e del dialogo, a ricercare e favorire l’adozione di prassi condivise vertenti sulle tematiche ancora aperte, già elencate e sulle quali auspichiamo un ampio confronto all’interno del Gruppo famiglia.

Laura Garofalo

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