Protocollo dei procedimenti in materia di famiglia

ORDINE AVVOCATI CATANIA

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI CATANIA “GRUPPO FAMIGLIA”

PROTOCOLLO NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E MINORI

Si precisano alcune indicazioni che si auspica divengano prassi condivise dai giudici, dagli avvocati, dai cancellieri e dai consulenti tecnici dell’ufficio nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia e minori promossi in primo grado o in appello, innanzi al Tribunale di Catania, al Tribunale per i Minorenni e alla Sezione minori e famiglia della Corte di Appello del distretto di Catania. Il testo, per la parte in cui non propone norme vigenti, anche se ha una struttura normativa, non prescrive, non impone: l’adesione è spontanea e volontaria.

Il Protocollo suggerisce percorsi, prospetta soluzioni introducendo elementi di efficienza e quanto più sarà diffuso e seguito, tanto più sarà possibile, con il contributo di tutti, migliorarlo ed aggiornarlo.

IMPEGNI DEL DIFENSORE, DEL GIUDICE E DEL CANCELLIERE

I difensori, i magistrati, i consulenti tecnici ed in genere gli operatori del diritto nei procedimenti di diritto di famiglia o minorile si impegnano ad acquisire una competenza adeguata e/o esperienza specifica del settore.

Art.1 Impegni dell’avvocato.

L’avvocato che esercita il patrocinio in una causa di diritto di famiglia o minorile si impegna a privilegiare le azioni che mantengano positive le relazioni nella ricostituzione del nuovo equilibrio

dei legami familiari, adoperandosi al fine di ridurre la conflittualità. In particolare il difensore si impegna a:

  • contattare l’avvocato della controparte, perseguendo – nel rispetto della difesa del proprio assistito – la ricerca di una soluzione concordata;
  • non patrocinare, ai sensi degli artt. 6 – 49 del Codice Deontologico, azioni che abbiano l’esclusivo scopo di danneggiare l’altro genitore;
  • non redigere, ai sensi dell’art. 6 del Codice Deontologico, querele pretestuose e sconsigliarne la presentazione;
  • non consentire la presenza del figlio minore durante il ricevimento del genitore presso il proprio studio professionale;
  • non coinvolgere e non citare nel procedimento giudiziario i figli minori, principalmente su circostanze relative alla domanda di addebito della separazione personale;
  • acquisire, prima dell’instaurazione del giudizio, la documentazione personale e patrimoniale rilevante ai fini della decisione anche mediante l’istituto dell’accesso agli atti amministrativi.L’avvocato, nel rispetto della dignità e del decoro professionale, si impegna ad invitare i propri assistiti:

• a non usare, ai sensi degli artt. 6 – 49 del Codice Deontologico gli atti del processo in modo improprio o strumentale;

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  • ad assolvere agli obblighi di mantenimento ed a favorire gli incontri del figlio col genitore non collocatario, anche nel periodo precedente l’udienza presidenziale o a quella fissata ai sensi dell’art. 317 bis c.c.;
  • ad assumere un atteggiamento responsabile nei confronti dei figli, evitando ogni forma di suggestione e di coartazione della volontà;
  • ad astenersi dal mostrare ai figli qualsiasi atto processuale..Art. 2 Impegni del giudiceIl giudice si impegna a tenere conto, nella fissazione della data di udienza, delle ragioni di particolare urgenza evidenziate nel ricorso.
    Il Giudice dedicherà alla trattazione delle cause il giorno di udienza a ciò destinato, evitando, salvo casi di assoluta urgenza, di fissare, nella stessa mattina, adempimenti di altro genere.

    Il Giudice verificherà che il deposito di atti e documenti di parte avvenga nel rispetto delle regole del contraddittorio, concedendo, eventualmente, termine per controdedurre.
    Nei limiti delle esigenze del ruolo d’udienza, il giudice si impegna ad assicurare priorità e celerità di trattazione ai giudizi in cui vi siano figli minori, e nei procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni, a quelli in cui vi siano condizioni di ridotta assistenza o grave trascuratezza, situazioni di particolare pericolo o rischio per il regolare sviluppo psico –fisico dei bambini.

    Il giudice si impegna ad assicurare, nell’udienza presidenziale, un tempo minimo di trattazione per ciascuna causa al fine di consentire alle parti di esporre le proprie ragioni e per rendere effettivo il tentativo di conciliazione e possibile una soluzione consensuale della lite.
    In caso di impedimento a tenere l’udienza di trattazione, il magistrato indicherà, nell’apposito avviso, la data di rinvio, curandone la trattazione in tempi brevi, possibilmente non oltre i tre mesi successivi.

    Qualora nel corso dei procedimenti ai sensi dell’art. 317 bis cc, nonché in quelli di separazione e divorzio, venga disposto -ai sensi dell’art.155 sexies c.c.- un percorso di mediazione familiare, il Giudice indicherà i tempi entro cui dovrà concludersi il percorso stesso (dai 4 ai 6 mesi) e non chiederà alcuna relazione sull’esito del percorso intrapreso.

    Art. 3 Impegni del cancelliere

    Il cancelliere curerà di non dare notizie a soggetti diversi dalle parti del procedimento instaurato e curerà di collaborare con i difensori fornendo ogni informazione sullo stato del procedimento.

    DEI PROCEDIMENTI

    Art. 4 Fasce orarie

    I capi degli Uffici e i giudici avranno cura, con riferimento all’udienza presidenziale ai sensi dell’ art. 706 c.p.c. di ripartire i procedimenti in giorni prestabiliti e secondo due fasce orarie -dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 11 alle 13- che saranno indicate nel decreto di fissazione di udienza e nei provvedimenti di rinvio.

    Art. 5 Orari, avvisi e rinvii.
    Il giudice ed i difensori avranno cura di rispettare l’orario fissato per l’inizio dell’udienza e/o per la trattazione di ciascun procedimento.
    I procedimenti che devono essere rinviati possono essere trattati prima degli altri sempre nel rispetto della fascia oraria.
    Nel caso in cui il procedimento non possa essere trattato nell’ordine fissato per l’assenza di taluno dei difensori o delle parti, esso verrà chiamato esaurita la trattazione degli altri procedimenti della stessa fascia . La cancelleria metterà a disposizione degli avvocati l’elenco delle cause da trattare il lunedì precedente.

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Laddove si renda necessario il rinvio dell’udienza per impedimento del magistrato, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori a mezzo telefono, fax o posta elettronica ed in ogni caso affiggendo idonei avvisi sia dinanzi alla cancelleria che dinanzi all’aula destinata alla trattazione della causa da rinviare.

Art. 6 Atti di cortesia tra difensori, giudici e cancellerie.

I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo, posta elettronica, recapito telefonico e telefax dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all’inizio della causa.
I difensori, all’atto della costituzione, si scambieranno gli indirizzi di posta elettronica con l’intesa di inviarsi reciprocamente gli atti che saranno depositati in cancelleria e li trasmetteranno al giudice che li abbia richiesti.

Art. 7 Atti

Il ricorso introduttivo è opportuno che contenga ogni elemento utile ai fini dell’adozione dei provvedimenti provvisori e, in particolare, notizie e allegazioni relative a:

  •  esistenza di figli, con indicazione se minori o maggiorenni (economicamente autonomi o meno)e le loro effettive ed attuali esigenze economiche;
  •  residenza effettiva dei minori e loro esigenze e abitudini di vita;
  •  iter scolastico;
  •  distanza tra le residenze dei genitori;
  •  professione e orario di lavoro dei genitori, al fine di determinare in modo adeguato,nell’interesse del minore e nel rispetto dei genitori, i tempi di permanenza dei figli col genitorenon collocatario;
  •  redditi dei coniugi;
  •  necessità afferenti le spese “straordinarie”.
    Si raccomanda al difensore del resistente di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, rispettando il termine di fissato nel decreto presidenziale per il deposito della memoria ex art.706 c.p.c. e , in caso di ritardata costituzione, di trasmettere al difensore di parte ricorrente la memoria difensiva a mezzo posta elettronica o fax, anche al fine di evitare strumentali rinvii.
    Il difensore del ricorrente, al deposito del ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, produrrà copia della sentenza di separazione munita di clausola attestante l’avvenuto passaggio in giudicato o copia conforme del decreto di omologa.
    E’ opportuno che nei procedimenti di reclamo avverso le ordinanze ai sensi dell’art. 708 c.p.c. o nei procedimenti ai sensi dell’art. 317 bis c.c. il difensore si costituisca in cancelleria, almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione, informandone la controparte.
    Nei procedimenti ex art. 317 bis c.c., il Giudice valuterà l’opportunità di dichiarare immediatamente esecutivi i provvedimenti provvisori in materia di mantenimento dei minori, al fine di assicurare ai figli naturali la stessa tutela garantita ai figli legittimi dall’art. 708 c.p.c
    Nel giudizio di appello i difensori di entrambe le parti dovranno produrre la documentazione aggiornata relativa ai redditi dei propri assistiti.
    Nella redazione degli atti processuali i difensori avranno cura di titolare le domande, formulando capitoli specifici , privilegiando la sintesi.
    Negli atti di impugnazione il difensore avrà cura di indicare i capi e i punti della decisione impugnata, specificando per titoli separati i motivi di appello, ivi compresa la censura relativa alla eventuale omessa pronuncia sulla decorrenza delle obbligazioni scaturenti dalla decisione di primo grado.Art. 8 Svolgimento dell’udienza presidenziale

I difensori potranno presenziare all’audizione del proprio assistito, ma si impegnano ad astenersi da qualsivoglia intervento e solo all’esito, potranno illustrare sinteticamente le rispettive difese,

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attenendosi alle necessità della fase processuale e, nel rispetto delle regole di cortesia, eviteranno interruzioni e sovrapposizioni ed inviteranno i propri assistiti a non intervenire.
I difensori si impegnano, anche nei tempi non specificamente destinati alla trattazione della causa, ad evitare i rapporti diretti fra i propri clienti e l’avvocato di controparte, al fine di mantenere il giusto livello del decoro professionale, nel rispetto reciproco e dei luoghi destinati alle sedi giudiziarie.

Art. 9 Definizione delle cd “spese straordinarie”

Nei casi di obbligo al pagamento dell’assegno per il contributo al mantenimento dei figli, è auspicabile, affinchè l’assegno sia congruo, che i difensori delle parti non si limitino ad utilizzare il termine “spese straordinarie” e provvedano invece, se possibile, ad indicare in modo dettagliato quali siano i bisogni effettivi dei minori e le ulteriori spese – rispetto al contributo fisso mensile – che i genitori dovranno corrispondere pro quota (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per l’iscrizione scolastica e/o universitaria, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e /o sportive, ecc.), specificando, altresì, quali debbano essere previamente concordate fra i genitori.

Il giudice, anche in mancanza di indicazione delle parti, preciserà ove possibile quali siano le spese che debbano essere preventivamente concordate fra i genitori.

DELL’ASCOLTO DEL MINORE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO

Art. 10 Modalità per l’ascolto del minore.

L’art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, attribuisce al minore la possibilità di esprimere propri bisogni e desideri. A tal fine, è necessario che si proceda all’ascolto con modalità adeguate e consone alla sensibilità del minore – specie nel caso di procedimenti con alta conflittualità tra le parti.

Occorre prestare la massima cautela onde evitare che l’audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi: pertanto, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto dell’art. 155 sexies c.c. si auspica che vengano fissati alcuni criteri interpretativi di base da rispettare per l’ascolto del minore, in tutte le procedure civili che lo riguardano.

In ogni caso, l’ascolto del minore potrà essere disposto nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l’affidamento, tempi e modalità di permanenza con ciascun genitore, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli. Qualora debba essere disposta l’audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento, avvalersi della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c., ovvero di un consulente tecnico d’ufficio, per la valutazione della “capacità di discernimento”, o della difficoltà o del pregiudizio che l’espletamento dell’ascolto potrebbe arrecare al minore.

Art. 11 Tempi dell’ascolto giudiziario

L’ascolto del minore è opportuno che venga disposto ad udienza fissa ed orario prestabilito, possibilmente pomeridiano, in ambiente adeguato e a porte chiuse. Ciascuna Autorità Giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) potrà dare disposizioni affinchè a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l’audizione verrà effettuata, tale da garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.

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Art. 12 Ascolto diretto e “competenze integrate”

L’ascolto verrà effettuato dal giudice, se del caso alla presenza di un ausiliario ex art. 68 c.p.c., esperto in scienze psicologiche e pedagogiche. L’incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale.
Qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di consulenza, sempre in assenza delle parti e dei difensori, potrà essere richiesto che l’incontro venga videoregistrato, ove possibile.

I difensori limiteranno le informazioni ai propri assistiti sul contenuto delle dichiarazioni del minore alle notizie essenziali per evitarne il coinvolgimento nel conflitto familiare.

Art. 13 Presenza delle parti e dei difensori.

L’audizione del minore si svolgerà unicamente alla presenza del giudice e dell’eventuale consulente ausiliario e il verbale sarà redatto dal cancelliere.
Al fine di evitare condizionamenti, non è opportuna la presenza delle parti e dei difensori che presteranno consenso ad allontanarsi dall’aula nel corso dell’audizione.

In ogni caso, prima dell’audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore. Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un’assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell’età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice.

Qualora venga disposta l’audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l’opportunità di ascolti successivi anche insieme.

Art. 14 Informazione

Prima dell’audizione, il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto.

Art.15 Modifiche

Il protocollo sarà riesaminato, ed eventualmente modificato, almeno una volta l’anno decorrente dall’entrata in vigore.

Catania lì, 28 novembre 2011

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